Il Comune dei Vicini
Come erano governati i nostri villaggi prima che i princìpi della Rivoluzione francese portassero all’istituzione del comune moderno? Ce lo dice Virgilio Chiesa (Lineamenti storici del Malcantone, Curio 2002, ristampa a cura del Museo del Malcantone, pp.111-114).
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Per avere un’idea concreta delle norme sulle quali si basava il governo del comune rustico o vicinia, pubblichiamo (ancora da Virgilio Chiesa, in Latteria luganese 1920-1970, Lugano 1970) gli Statuti del Comune di Castelrotto, approvati dalla vicinanza radunata il 19 ottobre 1686. Si noti come gli articoli riguardino unicamente il governo del territorio: pascolo, raccolta della legna, rispetto della proprietà privata e di quella comunale, furti della frutta. Per tutto il resto vigeva il il diritto superiore, quindi gli Statuti e decreti civili e criminali della Comunità di Lugano e Valli, con il quale tali norme dovevano essere in armonia.
(Versione integrale degli statuti pubblicati parzialmente sul cartaceo di marzo).
In nome del Signore Amen.
Dall’anno della sua Natività 1686, indizione X, nel giorno di martedì 19 del mese di ottobre, convocata e congregata l’assemblea dei vicini del Comune di Castelrotto nel solito luogo, sono intervenuti:
Cristoforo fu Pietro de Vincenti, Tobia di Carlo de Vincenti, in nome anche del padre, Antonio fu Giovanni de Matteo, Michele fu Agostino de Fontana, Giovanni Maria de Rossi, Carlo fu Antonio Molinari, in nome anche di Giovanni Maria de Rossi, Angelo e Matteo fratelli de Vincenti, Giacomo de Vincenti fu Francesco, Nazaro fu Domenico de Vincenti, Carlo Francesco fu Pietro de Rossi, Domenico di Giovanni Maria de Rossi, in nome pure del padre, Tobia de Rossi in nome anche di Giacinto de Vincenti fu Francesco, Tomaso di Giacobbe de Rossi pure in nome del padre, Isidoro Rossi fu Bernardo, Giovanni Battista de Giovanni Matteo
di Pietro in nome pure del padre, Nazaro de Vincenti in nome pure di Francesco fu Giovanni, Pietro de Marinone, Cristoforo de Vincenti in nome pure del Rev. P. Giuseppe de Vincenti, Cristoforo de Vincenti anche in nome di Giacomo e altri fratelli del Muscio fu Antonio, Giacomo Rossi in nome pure di Giacomo de Vincenti fu Giovanni Pietro, tutti abitanti e vicini del soprascritto Comune di Castelrotto, i quali non solo formano i due terzi ma tutti gli uomini ivi abitanti. Avuta licenza dal Capitano reggente di Lugano, Francesco Kreuwel di Zugo, adottano i seguenti statuti ed Ordinamenti:
In primis che nesuna persona di esso Comune tanto vicini quanto forastieri ardisca tagliar legna di nemine sorte. né stramare et boschivare nel territorio del Comune di Castelrotto riservato ogni uno sopra il suo. sotto pena de scudi tre per ogni volta et persona che contratterà alli presenti Capitoli, quale pena doverà esser aplicata, un terzo alla Chiesa di S. Nazaro del sud.o Com.e di Castelrotto, un terzo all’Ill.mo Signor Capitano et altro terzo ali Campari, che saranno fati et dichiarati dali sud.i Homini.
Item nesuna persona ardisca mandar bestie di veruna sorte a pascolare nelle Prati Comunali di detto Comune salvo legate in corda sopra il suo, sin tanto che sarà tagliato il fieno: et poi unitamente far pascolare li suscritti prati: quando sarà fatto l’ordine e determinati dalli suscritti homini et vicini. et questo sotto pena come sopra per ogni volta, che contrafarà quali dinari saranno applicati come s.a.
Item nesuna persona ardisca mandar le loro pecore nelle selve di d.o Come tanto de particolari quanto comunali riservato in Roda conforme il Jus, che sogliono a fare i sud.i homini di d.o Com.ne, riservato come s.a. legate in corda, et far pascolare sopra il suo, et questo sotto pena di uno scudo per ogni volta per pecora che contrafarà, quali dinari saranno aplicati come s.a.
Item nesuna persona ardisca mandar le loro bestie nel prato de Pezi dela Poma. à far pascolare d.o prato sin tanto che non sarà passato Calend Ottobere, et questo sotto pena come s.a. et aplicati come s.a., riservato legate come s.a.
Item nesuna persona ardisca mandar le loro bestie tanto grosse quanto minute a pascolare nel Prato del Molino sin tanto che non sarà passato Calend Settembre, et quando sarà ordinato o determinato di far pascolare d.o Prato del Molino doverà far pascolare se non da bestie grosse et questo sotto pena come s.a. et aplicata come s.a.
Item nesuna persona ardisca stramare, legnamar, ne pascolar con nessuna sorte de bestie sopra di quel de particular, come ancora del d.o Comune come s.a. et questo sotto pena come s.a. et aplicata come s.a. riservato legate, cioè ogni uno nel suo.
Item nesuna persona ardisca mandar le loro bestie a Isola sotto la Peschera a pascolare, stramare, ne boschivare sopra quel del convicino, et questo sotto pena come s.a. et aplicata come s.a.
Item nesuna persona ardisca mandar le loro bestie a pascolare in Aquidiscio sin tanto che non sarà passato S.to Bartolomeo Apostolo, che sarà li 24 agosto. riservato legate come s.a., et questo sotto la sud.a pena, et aplicata come s.a.
Item che nella Campagnia Comunale situata in sud.o teritorio di Castelrotto, nesuna persona ardisca mandar le loro bestie tanto grosse quanto minute, riservato legate con corda ogni uno far pascolar sopra il suo, et questo sotto pena de scudi sei per ogni volta per bestie che contra faranno, quali dinari saranno aplicati come s.a.
Item nesuna persona ardisca lasciar fori porcile li animali sino nei giorni doppo della Festa de tutti li Santi, sino alla Festa della Madonna di Marzo devon esser ferrati, et trovandosi ne luoghi altrui tanto ferrati come non. sia castigato il patrone, scudo uno per ogni porco che contrafarà, con che denaro duerasino esser ferati tutti quelli che lasciaranno fori, qual doverà esser aplicato come s.a.
Chi ruberà uva o altri frutti di giorno ne luoghi altrui pagarà mezzo scudo, et rubandone di note pagarà uno scudo, quali dinari saranno aplicati come s.a.
Chi ruberà o coglierà castagnie ne li luoghi come s.a. pagarà la pena come s.a. scudo uno per ogni volta qual sarà aplicato come s.a.
Chi ruberà cese pali rompi o tagliar delle legne sopra li arbori, et sopra altre di simil sorte de piante sotto pena de scudi tre per ogni volta che contra farà, qual sarà aplicato come s.a.
Deliberato a Castelrotto nella pubblica piazza ove congregata come s.a. ivi sono intervenuti i testimoni giurati Adolfo, figlio del fu Baldino Bugiata da Bedigliora, Domenico, figlio di Andrea de Leoni di Biognio et Carlo Martino Zandreto, noti, et idonei.
Io Augusto Banchino da Curio, publico imperiale notaio luganese, figlio di D. Giovanni, ho rogato i presenti Capitoli et Statuti et in fede, sottoscritti et muniti del mio sigillo. (…)